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Sez. 5, Sentenza n. 12425 del 08/06/2011 (Rv. 618428 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | "Stock option" - Art. 48, comma 2, lett. g bis del d.P.R. m. 917 del 1986 - Assoggettabilità del valore ricevuto all'esito dell'opzione - Regime ordinario di tassazione dei redditi da lavoro dipendente - Configurabilità - Limiti - Previsione di pagamento delle azioni opzionate al valore corrente - Esenzione dal regime di tassazione indicato - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618428-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di IRPEF, la disposizione contenuta nella lett. g-bis) del comma 2 dell'art. 48 (numerazione anteriore a quella introdotta dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - aggiunta dall'art. 13, comma 1, lett. b) del d.lgs. 23 dicembre 1999, n. 505 - relativa ai criteri di tassazione delle c.d. "stock option", stabilisce quale principio di carattere generale l'assoggettabilità al regime ordinario, previsto per i redditi da lavoro dipendente, del valore conseguito dal lavoratore con l'esercizio del diritto di opzione, salvo, in via di deroga, l'esclusione dal reddito imponibile, nel caso in cui al lavoratore medesimo l'opzione sia stata riconosciuta al valore corrente delle azioni al momento dell'offerta, perseguendo il legislatore l'obiettivo, da un lato, di evitare che, attraverso l'attribuzione del diritto di opzione a prezzi inferiori al valore di mercato delle azioni, siano corrisposti al dipendente compensi non soggetti a tassazione e, dall'altro, di consentire il regime fiscale meno oneroso del 12, 50%, applicabile ai "capital gains", nel caso in cui il maggior valore attribuito alle azioni opzionate sia frutto del migliore andamento economico della società.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 com. 2 lett. G2 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/12/1999 num. 505 art. 13 com. 1 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)