Sez. 1, Sentenza n. 11351 del 17/06/2004 (Rv. 574219 - 01)
GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Procedimento riguardante diritti o status - Attività del giudice delegato dal collegio - Legittimità - Audizione dei difensori, che abbiano avuto la possibilità di depositare memorie scritte, da parte del collegio - Necessità - Esclusione.
GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel procedimento camerale concernente diritti o status (riguardante, nella fattispecie, la dichiarazione giudiziale di paternità di minore) non è ravvisabile, nell'attività svolta dal giudice delegato dal collegio, alcuna espropriazione dei poteri riservati a quest'ultimo, né alcuna compromissione del diritto di difesa e del contraddittorio allorché i difensori delle parti non siano stati sentiti direttamente dal collegio, quando essi abbiano avuto la possibilità di depositare memorie scritte, atteso che il principio del contraddittorio non implica necessariamente oralità, ma può esplicarsi con pienezza anche attraverso la forma scritta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)