Sez. 1, Sentenza n. 14200 del 28/07/2004 (Rv. 576124 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE | Rito camerale - Diritto alla prova e facoltà di prova - Applicazione dei principi disciplinanti il processo a cognizione piena - Potere del giudice di assumere informazioni d'ufficio - Ammissibilità - Potere del giudice di ricorrere alle fonti di prova disciplinate dal codice di rito, sostituendosi ai poteri di allegazione, di deduzione e di eccezione spettanti alla parte - Configurabilità - Esclusione.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE
Il giudizio per la dichiarazione di paternità (e di maternità) naturale di minori davanti al tribunale per i minorenni è soggetto, a norma dell'art. 38 disp. att. cod. civ., al rito camerale (e non al rito contenzioso ordinario), nel rispetto tuttavia del principio del contraddittorio, stante la natura contenziosa del procedimento, e nella sostanziale equiparazione dell'attività istruttoria a quella propria dell'ordinario giudizio di cognizione, restando fermo, anche in tale ambito, il normale esercizio della facoltà di prova e l'onere di allegazioni e deduzioni, secondo il principio dispositivo. E sebbene l'art. 738, ultimo comma, cod. proc. civ. consenta di assumere informazioni d'ufficio e, quindi, di decidere senza necessità di ricorre ad altre fonti di prova, ove il giudice ritenga, nel suo prudente apprezzamento, insufficienti, ai fini probatori, le informazioni assunte, e necessario ricorrere alle fonti di prova disciplinate dal codice di rito, egli non può sostituirsi alla parte nell'esercizio dei poteri di allegazione, di deduzione ed eccezione ad essa spettanti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST., Legge 18/05/1975 num. 151 art. 221, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 68 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)