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Sez. L, Sentenza n. 15826 del 13/08/2004 (Rv. 576511 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla interpretazione di una postilla contenuta nell'Accordo aziendale 13 dicembre 1997 per i dipendenti dell'ATAC concernente l'orario di lavoro del personale assegnato a lavori ausiliari.
Stato
decisa il 2004-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576511-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

La interpretazione delle disposizioni dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni possono essere sindacate in sede di legittimità solo per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale e per vizio di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, con riferimento all'Accordo aziendale del 10 giugno 1988 per i dipendenti dell'ATAC, aveva ritenuto, peraltro con motivazione inadeguata, che la postilla secondo cui "il personale assegnato ai lavori ausiliari di qualunque natura, a lavorazioni di manovalanza e similari deve osservare l'orario di servizio settimanale di 37 ore" dovesse essere riferita solo al personale fisicamente inidoneo affidatario di mansioni ausiliarie proprie dei più modesti inquadramenti aziendali e non anche ai lavoratori di inquadramenti superiori ai quali sono state affidate mansioni ausiliarie, per accertata inidoneità a quelle di assunzione, così riconoscendo al lavoratore - occupato per 37 ore settimanali - il compenso per il lavoro straordinario espletato in eccedenza rispetto all'orario svolto giornalmente nell'ufficio di destinazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)