Sez. L, Sentenza n. 8021 del 21/05/2003 (Rv. 563407 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla interpretazione di una postilla contenuta nell'Accordo aziendale 13 dicembre 1997 per i dipendenti dell'ATAC concernente l'orario di lavoro del personale assegnato a lavori ausiliari.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
La interpretazione delle disposizioni dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni possono essere sindacate in sede di legittimità solo per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale e per vizio di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, con riferimento all'Accordo aziendale del 10 giugno 1988 per i dipendenti dell'ATAC, aveva ritenuto, peraltro con motivazione inadeguata, che la postilla secondo cui "il personale assegnato ai lavori ausiliari di qualunque natura, a lavorazioni di manovalanza e similari deve osservare l'orario di servizio settimanale di 37 ore" dovesse essere riferita solo al personale fisicamente inidoneo affidatario di mansioni ausiliarie proprie dei più modesti inquadramenti aziendali e non anche ai lavoratori di inquadramenti superiori - autisti - ai quali sono state affidate mansioni ausiliarie, per accertata inidoneità a quelle di assunzione, così riconoscendo al lavoratore - occupato per 37 ore settimanali in luogo delle 34 previste per il personale addetto a mansioni di ufficio - il compenso per il lavoro straordinario espletato in eccedenza rispetto all'orario di 34 ore settimanali).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)