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Sez. 3, Sentenza n. 1397 del 11/03/1981 (Rv. 412032 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - TRASFERIMENTO DEL LOCATORE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412032-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - TRASFERIMENTO DEL LOCATORE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

Il diritto di trasferire la propria residenza da un comune allo altro, garantito dall'art 16 della Costituzione, puo essere dedotto dal locatore al fine della cessazione della proroga legale della locazione di immobile ubicato in detto secondo comune, secondo la previsione dell'art 4 della legge 23 maggio 1950 n 253, purche sia fondato su esigenze meritevoli, e non pretestuosamente invocato per ottenere maliziosamente la disponibilita del bene. (V 4289/79, mass n 400803).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 16, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)