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Sez. 3, Sentenza n. 4289 del 19/07/1979 (Rv. 400803 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - TRASFERIMENTO DEL LOCATORE - RILEVANZA - PRETESTO - SUSSISTENZA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CONDUTTORE.*
Stato
decisa il 1979-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400803-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - TRASFERIMENTO DEL LOCATORE - RILEVANZA - PRETESTO - SUSSISTENZA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CONDUTTORE.*

L'Esercizio del diritto di trasferire in qualsiasi posto del territorio nazionale la propria residenza (art 16 della Costituzione), benche rifletta un fatto essenzialmente volontario, legittima ex se l'opposizione alla proroga legale, ai sensi dell'art 4 della legge 23 maggio 1950 n 253, trattandosi di un diritto primario ed inalienabile, per cui incombe al conduttore l'Onere di provare la simulazione della ragione addotta dal locatore, allo scopo di ottenere maliziosamente la disponibilita dell'immobile locato. (V 816/78, mass n 390161; (V 387/68, mass n 331374).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 16, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)