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Sez. L, Sentenza n. 28274 del 04/11/2024 (Rv. 673163-03)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE | Rapporti di collaborazione ex art. 2 del d. lgs. n. 81 del 2015 - Disciplina del rapporto di lavoro subordinato - Estensione alle collaborazioni riconducibili al lavoro autonomo - Potere discrezionale del legislatore - Limiti - Esclusione per le professioni intellettuali necessitanti di iscrizione in albi professionali - Contrasto con i canoni di ragionevolezza ed uguaglianza - Insussistenza.
Stato
decisa il 2024-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673163-03

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE

La scelta legislativa di escludere le "collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali รจ necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali" (nella specie, di avvocato) dal novero dei rapporti di collaborazione ai quali si applica la disciplina del lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015, rientra nei limiti del potere discrezionale attribuito al legislatore, trattandosi di opzione conforme ai canoni di ragionevolezza (stante il possesso da parte del professionista di un potere contrattuale tale da renderlo immune da pratiche elusive e di sfruttamento a cui il legislatore ha voluto porre rimedio) e di uguaglianza (trattandosi di categoria disomogenea rispetto a quelle prive di un simile statuto professionale).

Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)