Sez. L - , Sentenza n. 1663 del 24/01/2020 (Rv. 656729 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE | Rapporti di collaborazione ex art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015 (cd. “riders”) - Disciplina del rapporto di lavoro subordinato - Applicabilità - Presupposti - Indagini ulteriori - Necessità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE
Ai rapporti di collaborazione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015, in un'ottica sia di prevenzione sia "rimediale", si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato quando la prestazione del collaboratore sia esclusivamente personale, venga svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi ed al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente, senza che il giudice che ravvisi la concorrenza di tali elementi nella fattispecie concreta sia tenuto a compiere ulteriori indagini, né possa trarre, nell'apprezzamento di essi, un diverso convincimento dal giudizio qualificatorio di sintesi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 1 lett. 3, Cod. Civ. art. 2094, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)