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Sez. 1, Sentenza n. 565 del 04/03/1971 (Rv. 350271 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROVINCIALI - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DECISIONE IN GRADO DI APPELLO - CARATTERE DEFINITIVO - IMPUGNABILITA DINANZI ALLA COMMISSIONE CENTRALE - ESCLUSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350271-01

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROVINCIALI - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DECISIONE IN GRADO DI APPELLO - CARATTERE DEFINITIVO - IMPUGNABILITA DINANZI ALLA COMMISSIONE CENTRALE - ESCLUSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - AMMISSIBILITA.*

Le decisioni, emesse in grado di appello dalle commissioni provinciali delle imposte in tema di Determinazione del valore imponibile in materia di imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza sono definitive, talche esse, mentre non sono impugnabili davanti alla commissione centrale, lo sono, invece con ricorso avanti alla Corte di Cassazione per violazione di legge, a norma dell'art 111 della Costituzione, e cio a parte il rimedio della impugnazione dinanzi ai tribunali nei congrui casi previsti dal terzo comma dell'art 29 del DL 7 agosto 1936, n 1639. (Conf 2780'69, mass n 342520).*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)