Sez. U, Sentenza n. 2780 del 23/07/1969 (Rv. 342520 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROVINCIALI - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DECISIONI IN GRADO DI APPELLO - CARATTERE DEFINITIVO - IMPUGNABILITA DINANZI ALLA COMMISSIONE CENTRALE - ESCLUSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - AMMISSIBILITA.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROVINCIALI - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DECISIONI IN GRADO DI APPELLO - CARATTERE DEFINITIVO - IMPUGNABILITA DINANZI ALLA COMMISSIONE CENTRALE - ESCLUSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - AMMISSIBILITA.*
Le decisioni delle commissioni provinciali delle imposte pronunciate in grado di appello, in tema di Determinazione del valore, relativamente alle imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza sono definitive (art. 29, comma terzo, RDL 7 agosto 1936, n. 1639). Tali decisioni, pertanto, non sono impugnabili davanti alla commissione centrale delle imposte, mentre (e a parte, nei congrui casi, il rimedio dell'impugnazione dinanzi ai tribunali, previsto dal gia citato terzo comma dell'art. 29) sono impugnabili, a norma dell'art. 111 cost., con ricorso per Cassazione. (Conf. 2207-68, massima n. 334414 1545-68, massima n. 333255 1156-68, massima n. 332645).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)