Sez. 6, Sentenza n. 14876 del 03/02/2026 Ud. (dep. 24/04/2026) Rv. 289856-01
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - INCOMPATIBILITA' - AUSILIARIO | Ausiliario del giudice o del pubblico ministero - Incompatibilità assoluta a testimoniare - Esclusione - Preclusione della testimonianza - Limiti - Indicazione - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - INCOMPATIBILITA' - AUSILIARIO
In tema di incompatibilità a testimoniare, il disposto dell'art. 197, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., a termini del quale non possono essere assunti come testimoni coloro che, nel procedimento, hanno svolto funzione di ausiliari del giudice o del pubblico ministero, non contempla un'ipotesi di incompatibilità assoluta, ma si limita a precludere la testimonianza di tali soggetti su fatti e circostanze apprese nello svolgimento della funzione di ausiliari alla verbalizzazione degli atti, ex art. 373, comma 6, cod. proc. pen., non operando con riguardo all'attività espletata, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, dagli ufficiali o dagli agenti di polizia giudiziaria. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabile la testimonianza resa da un maresciallo dei carabinieri in ordine alle modalità tecniche dell'intercettazione ambientale eseguita, ancorché il predetto avesse assistito il pubblico ministero nella verbalizzazione dell'interrogatorio di un imputato).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 com. 1 lett. D), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 373 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)