Sez. 5, Sentenza n. 11905 del 16/11/2015 Ud. (dep. 21/03/2016) Rv. 266476 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - INCOMPATIBILITÀ - AUSILIARIO | Ufficiale o agente di P.G. - Attività di polizia giudiziaria - Incompatibilità assoluta - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - INCOMPATIBILITÀ - AUSILIARIO
In tema di incompatibilità a testimoniare, la disposizione contenuta nell'art. 197, comma primo, lett. d) cod. proc. pen., secondo cui non possono essere assunti come testimoni coloro che hanno svolto la funzione di ausiliari del giudice nel procedimento, è applicabile nei confronti di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria solo in relazione all'attività svolta nella redazione degli atti di cui all'art. 373 cod. proc. pen., ma non anche in relazione a quella posta in essere nello svolgimento delle funzioni istituzionali. (Fattispecie in cui il teste di P.G. era stato sentito solo su quanto compiuto nel corso della sua attività istituzionale e non sulle dichiarazioni degli imputati ai cui interrogatori aveva partecipato con funzioni ausiliarie).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)