Sez. 1, Sentenza n. 12676 del 16/11/1999 (Rv. 531161 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - EFFICACIA NEI CONFRONTI DEL NON IMPUTATO | Sentenza penale irrevocabile avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità dell'imputato - Contestuale declaratoria di non doversi procedere a carico del coimputato in concorso necessario, poi deceduto - Conseguenze - Responsabile civile di quest'ultimo - Responsabilità fondata sull'accertamento in fatto della colpevolezza del coimputato deceduto - Efficacia di giudicato della sentenza penale nei confronti del responsabile civile - Configurabilità - Fattispecie.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - EFFICACIA NEI CONFRONTI DEL NON IMPUTATO
L'accertamento in fatto della responsabilità penale di un coimputato poi deceduto (e per il quale sia stata conseguentemente pronunciata sentenza di non doversi ulteriormente procedere) in concorso necessario con altro coimputato condannato con sentenza irrevocabile fa stato, in sede civile, nei confronti del soggetto che abbia, in tale giudizio, veste di responsabile civile dell'imputato deceduto. (Nella specie, ritenuti in fatto responsabili del reato di concussione un funzionario dell'Enel ed un soggetto "extraneus" all'ente - nella specie, segretario di un partito politico -, il giudice penale aveva, con sentenza irrevocabile, pronunciato condanna del solo soggetto estraneo, a causa del decesso, nelle more, del coimputato, del quale era stata, peraltro, accertata e dichiarata in fatto la corresponsabilità, quale presupposto necessario della condanna dell'"extraneus" per il reato proprio. L'Enel, citato, quale responsabile civile, in sede di giudizio civile instaurato per la liquidazione del risarcimento danni, aveva -inutilmente- contestato l'efficacia, nei suoi confronti, di cosa giudicata della sentenza penale così come sancita, nei suoi confronti, dal giudice di merito, la cui pronuncia è stata confermata dalla S.C. che ha, nell'occasione, formulato il principio di diritto di cui in massima).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 654
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)