Sez. 3, Sentenza n. 2074 del 10/03/1999 (Rv. 524014 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - RIPROPOSIZIONE IN SEDE CIVILE | Sentenza penale recante condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile - Applicazione dell'amnistia in fase d'impugnazione e decisione ai soli effetti civili - Successivo giudizio civile - Autorità vincolante della sentenza penale in ordine alla responsabilità dell'imputato - Sussistenza.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - RIPROPOSIZIONE IN SEDE CIVILE
La sentenza penale, che rechi condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, spiega autorità vincolante in ordine alla responsabilità dell'imputato, nel giudizio civile successivamente instaurato dal danneggiato, anche quando, in fase d'impugnazione di detta sentenza, sia stata applicata l'amnistia, con il rigetto dell'impugnazione medesima ai soli effetti civili, secondo la previsione dell'art. 12 della legge di delega 3 agosto 1978 n. 405.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 654, Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)