Sez. 2, Sentenza n. 134 del 21/01/1970 (Rv. 344879 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - PROSECUZIONE VOLONTARIA - INCOSTITUZIONALITA DEL PRIMO COMMA DELL'ART 16 DEL DPR N 818 DEL 1957 - EFFETTI.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - PROSECUZIONE VOLONTARIA - INCOSTITUZIONALITA DEL PRIMO COMMA DELL'ART 16 DEL DPR N 818 DEL 1957 - EFFETTI.*
A seguito della dichiarata incostituzionalita del primo comma dello art 16 del DPR 26 aprile 1957 n 818 (V sentenza n 35 del 31 maggio 1960 della Corte costituzionale) - che escludeva la facolta della prosecuzione volontaria dell'Assicurazione obbligatoria INPS per chi risultava iscritto a forme previdenziali sostitutive - il secondo comma dell'articolo - che dichiarava eccezionalmente validi i contributi versati sino all'entrata in vigore dal detto decreto - non puo non riferirsi a quelle forme di contributi volontari versati in quelle forme previdenziali sostitutive cui si riferiva il primo comma onde la impossibilita di convalida dei contributi volontari versati fuori di detta ipotesi. (V 3315-68 massima n 336313).*
Riferimenti normativi: Legge 26/04/1957 num. 818 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)