Sez. 2, Sentenza n. 3315 del 16/10/1968 (Rv. 336313 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA - PROSECUZIONE VOLONTARIA - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEL PRIMO COMMA DELL'ART 16 DEL DPR N 818 DEL 1957 - CONSEGUENZE IN ORDINE AL SECONDO COMMA - CONVALIDA DEI CONTRIBUTI VERSATI - CONDIZIONI*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA - PROSECUZIONE VOLONTARIA - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEL PRIMO COMMA DELL'ART 16 DEL DPR N 818 DEL 1957 - CONSEGUENZE IN ORDINE AL SECONDO COMMA - CONVALIDA DEI CONTRIBUTI VERSATI - CONDIZIONI*
Dichiarato costituzionalmente illegittimo il primo comma dell'art. 16 del DPR 26 aprile 1957 n 818 (che escludeva la facolta della prosecuzione volontaria dell'Assicurazione obbligatoria INPS per chi risultava iscritto in forme previdenziali sostitutive), il secondo comma di detto articolo (che dichiarava eccezionalmente validi i contributi versati fino all'entrata in vigore del detto decreto del 1957) ha perso la sua ragione d'essere, non essendo necessaria una eccezione ad un divieto caduto. La convalida dei contributi versati, peraltro, non puo estendersi a casi diversi da quelli cui si riferiva il divieto del primo comma. Pertanto, colui che ha i requisiti per essere ammesso alla contribuzione volontaria (e cioe un anno di contribuzione obbligatoria) puo continuare i versamenti volontari anche durante i periodi di iscrizione a forme di previdenza sostitutive di quella obbligatoria o per periodi in cui goda di trattamento obbligatorio di pensione ma tali versamenti restano inammissibili allorche difetti invece il presupposto base per la contribuzione volontaria, e cioe la precedente Assicurazione obbligatoria per non meno di un anno.*
Riferimenti normativi: Legge 26/04/1957 num. 818 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)