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Sez. L, Sentenza n. 6398 del 25/11/1982 (Rv. 424021 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - PER IL PERSONALE DELLE DOGANE - INDENNITÀ DI CESSAZIONE DEL SERVIZIO - LIQUIDAZIONE - DIRITTO AL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI MORATORI - ESCLUSIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVATO DAL RITARDO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424021-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - PER IL PERSONALE DELLE DOGANE - INDENNITÀ DI CESSAZIONE DEL SERVIZIO - LIQUIDAZIONE - DIRITTO AL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI MORATORI - ESCLUSIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVATO DAL RITARDO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

La procedura di liquidazione dell'indennità per cessazione del servizio corrisposta dal fondo di previdenza per il personale delle dogane è disciplinata, alla stregua del d.P.R. 4 dicembre 1956 n. 1572, da una serie di norme le quali escludono che il momento della cessazione dal servizio sia previsto come termine da cui derivi un diritto dell'iscritto all'immediato pagamento della indennità ed è articolata in vari stadi, che sono modellati - con gli adattamenti connessi alla natura strutturale e funzionale del fondo - su quelli relativi all'impegno della spesa, alla liquidazione, all'ordinazione e al pagamento dei debiti dello stato. Da ciò - esclusa l'applicabilità a tale istituto del principio circa gli interessi dovuti dall'e.N.P.a.S. sull'indennità di buonuscita (art. 26 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032) - consegue che, finché detta procedura non sia stata esaurita, non sussiste per l'iscritto il diritto a percepire interessi moratori, salvo eventualmente il diritto al risarcimento del danno, ove sia dimostrata la ingiustificatezza del ritardo nello svolgimento della procedura stessa. (Conf 1347/79, mass n 397621).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 12/07/1912 num. 812, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 270 CORTE COST., DPR 04/12/1956 num. 1572, DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)