Sez. 5, Sentenza n. 8569 del 22/06/2001 (Rv. 547662 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Parametro prescelto dall'ufficio con l'atto impositivo notificato al contribuente - Sostituzione nella fase contenziosa - Preclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'Ufficio non può sostituire nella fase contenziosa il parametro prescelto con l'atto impositivo notificato, perché il giudizio tributario, nonostante si svolga sul rapporto, è segnato dai limiti posti con quell'atto, sicché non è consentito introdurre nel processo nuovi temi d'indagine che alterino l'oggetto sostanziale dell'azione e della controversia.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)