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Sez. 5, Sentenza n. 12657 del 29/08/2002 (Rv. 557188 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Accertamento - Atto impositivo notificato al contribuente - Parametro prescelto dall'ufficio - Fase contenziosa - Sostituzione del parametro - Preclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557188-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

Una volta che l'amministrazione finanziaria abbia individuato e portato a conoscenza del contribuente, con la notifica dell'atto impositivo, il criterio utilizzato per l'accertamento di maggior valore (nella specie, in materia di imposta di successione, nel vigore del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637), nel corso del giudizio è tenuta a fornire la prova del fondamento della pretesa fiscale nel quadro del parametro prescelto, essendo preclusa l'introduzione nella fase giudiziale di elementi di fatto estranei al criterio utilizzato per eseguire l'accertamento (nella fattispecie, l'ufficio finanziario, in sede di accertamento, aveva determinato il maggior valore di un immobile facendo ricorso al criterio della comparazione, senza però indicare, in fase contenziosa, gli atti utilizzati per la comparazione stessa; il giudice di appello - come quello di primo grado -, anziché prendere in esame gli elementi desumibili da tali atti e valutarne l'idoneità a fondare la rettifica del valore del bene, aveva rigettato l'impugnazione limitandosi a giustificare l'accertamento effettuato sulla base della "situazione oggettiva dell'immobile trasferito", e quindi tenendo conto di ubicazione, consistenza, destinazione e stato di conservazione del bene).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 637 art. 20, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)