Sez. 5, Sentenza n. 3727 del 12/02/1982 Ud. (dep. 08/04/1982) Rv. 153143 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - RICORSO - PRESENTAZIONE E TERMINI - CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO - TACITA ABROGAZIONE DELLO ART. 529 COD. PROC. PEN. - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - RICORSO - PRESENTAZIONE E TERMINI - CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO - TACITA ABROGAZIONE DELLO ART. 529 COD. PROC. PEN. - ESCLUSIONE.*
L'introduzione nell'ordinamento giuridico dello stato della norma della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali non ha determinato la tacita abrogazione della norma di cui all'art. 529 cod. proc. pen., nella parte in cui sancisce la inammissibilità dei motivi non contestuali del ricorso per Cassazione, sottoscritti personalmente dallo imputato, anche se questi sia avvocato iscritto nell'albo speciale. (Conf mass n 141706; (Conf mass n 139230).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)