Sez. 2, Sentenza n. 3910 del 19/06/1980 (Rv. 407795 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - RIPROPOSIZIONE - TERMINE - CON LA MEMORIA DI REPLICA IN OCCASIONE DELLA RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - TEMPESTIVITA - CONDIZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - RIPROPOSIZIONE - TERMINE - CON LA MEMORIA DI REPLICA IN OCCASIONE DELLA RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - TEMPESTIVITA - CONDIZIONE.*
Poiche la riproposizione in grado d'appello delle eccezioni non accolte dal giudice di primo grado, ai sensi ed agli effetti dello art 346 cod proc civ, e consentita fino al momento della definitiva precisazione delle conclusioni, la riproposizione medesima deve ritenersi tempestiva, ancorche effettuata solo con la memoria di replica in occasione della rimessione della causa al collegio, qualora a tale rimessione sia seguita un'ulteriore fase istruttoria. (V 4829/79, mass n 401448).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)