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Sez. L, Sentenza n. 29 del 07/01/2003 (Rv. 559437 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Inadempimento rilevante degli obblighi di formazione - Sistema sanzionatorio - Revoca delle agevolazioni contributive da parte dell'INPS - Mancanza della diffida inviata dall'Ispettorato del Lavoro - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2003-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559437-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE

In tema di contratti di formazione e lavoro, la legge n. 863 del 19 dicembre 1984 non è stata abrogata dalla successiva legge n.407 del 1990, né le due leggi si trovano in un rapporto di incompatibilità ma piuttosto di reciproca integrazione, in quanto prevedono due meccanismi sanzionatori autonomi per l'ipotesi in cui il contratto di formazione e lavoro sia stato posto in essere fuori dei casi previsti dalla legge, o non possa raggiungere i risultati per i quali è stato introdotto nell'ordinamento. In particolare, il mancato invio da parte dell'Ispettorato del lavoro al datore di lavoro della diffida di cui all'art. 8 della legge n.407 del 1990, preliminare alla revoca dei benefici contributivi in caso di persistente inadempimento da parte del datore di lavoro, non interferisce in alcun modo con la possibilità per l'INPS di recuperare la parte dei contributi dovuti dal datore di lavoro che abbia indebitamente fruito della riduzione prevista per i soli contratti di formazione e lavoro (nel caso di specie, la Suprema Corte in applicazione di questo principio ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva accolto la domanda dell'INPS, volta al solo recupero dei contributi previdenziali, previo accertamento in via meramente incidentale dell'inesistenza di un valido contratto di formazione e lavoro).

Riferimenti normativi: Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 407 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)