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Sez. 4, Sentenza n. 2692 del 01/10/1998 Cc. (dep. 21/01/1999) Rv. 212478 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI | Archiviazione - Manifesta infondatezza della notizia di reato - Decisione irrevocabile - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212478-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, se l'archiviazione è stata disposta in uno dei casi previsti dall'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. (perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non lo ha commesso, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato) e quindi per manifesta infondatezza della notizia di reato, non è richiesta l'ulteriore condizione della "decisione irrevocabile" sulla ingiustizia della detenzione, posta dall'art. 314 cpv. per gli altri casi di archiviazione per motivi diversi da quelli di merito. (Fattispecie di archiviazione per "totale estraneità ai fatti" dell'istante, in precedenza scarcerato dal tribunale del riesame solo per carenza di esigenze cautelari: motivo per cui la Corte d'appello aveva rigettato l'istanza di riparazione con la sentenza annullata dalla S.C. in base al principio massimato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)