Sez. 4, Sentenza n. 4492 del 12/01/2006 Cc. (dep. 03/02/2006) Rv. 233408 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI | Archiviazione - Diritto all'indennizzo - Sussistenza - Ipotesi dell'impossibilità di sostenere l'accusa - Condizioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI
In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, il diritto all'indennizzo può essere riconosciuto, ai sensi dell'art. 314 comma primo, cod. proc. pen., anche in ipotesi di archiviazione per impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio (giusta la previsione dell'art. 125 delle disposizioni attuazione al codice di rito), e dunque anche indipendentemente dall'accertamento, imposto dal comma secondo dell'art. 314, circa l'illegittimità del provvedimento cautelare (la Corte ha peraltro precisato che va verificato se l'archiviazione è "di merito" o "processuale", solo in tale ultimo caso dovendosi applicare il citato comma secondo dell'art. 314).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 125 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)