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Sez. 2, Sentenza n. 8602 del 04/08/1995 (Rv. 493580 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - AZIONE CONTRO LE IMMISSIONI ILLECITE - IN GENERE | Natura reale - Valore della causa - Determinazione ex art. 15 cod. proc. civ. - Presunzione di competenza del giudice adito - Incompetenza eccepita dal convenuto - Onere probatorio a suo carico.
Stato
decisa il 1995-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493580-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - AZIONE CONTRO LE IMMISSIONI ILLECITE - IN GENERE

L'azione concessa al proprietario ex art. 844 cod. civ., per far dichiarare l'illiceità delle immissioni moleste provenienti dal fondo altrui e per impedire che l'immobile proprio le subisca, costituisce un'azione di carattere reale, che rientra nel paradigma delle azioni negatorie predisposte a tutela della proprietà, in ordine alle quali il valore della causa va determinato in base al disposto dell'art. 15 cod. proc. civ.. Ne consegue, che, quando agli atti non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale del bene immobile, si ha presunzione di competenza del giudice adito, e grava sul convenuto, che eccepisce l'incompetenza per valore, l'onere di provare l'ammontare del predetto reddito o della predetta rendita(o che, non risultando tali elementi di valutazione, la causa deve considerarsi di valore indeterminabile), senza che i limiti di competenza per valore possano ritenersi superati per effetto di un'ulteriore richiesta risarcitoria, atteso che la riserva di contenimento della competenza va riferita all'intero "petitum".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)