Sez. 2, Sentenza n. 2827 del 25/03/1999 (Rv. 524544 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI | Determinazione del valore della causa - Criterio di cui al terzo comma dell'art. 15 cod. proc. civ. - Condizioni di applicabilità.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI
Nelle cause relative a beni immobili il criterio sussidiario di determinazione del valore della controversia, previsto dal terzo comma dell'art. 15 cod. proc. civ. e concernente la determinazione del valore secondo quanto risulta dagli atti, può essere utilizzato soltanto qualora il convenuto, che eccepisce l'incompetenza per valore e sul quale grava il relativo onere, alleghi e provi che il reddito dominicale o la rendita catastale, relativi all'immobile e che l'attore non è tenuto ad indicare, sono difformi da quelli presupposti per radicare la competenza del giudice adito (e sempre che lo stesso convenuto non provi l'esistenza di un reddito o di una rendita, di per sè idonei ad escludere la competenza del giudice adito), oppure qualora il convenuto alleghi e provi che l'immobile non è censito per esenzione o per altra causa (sulla base di tali principi la Suprema Corte ha deciso che ingiustificatamente un tribunale si era spogliato della competenza a favore del pretore, dopo avere ritenuto, pur in difetto di assolvimento da parte del convenuto del detto onere di allegazione e prova, di dover determinare il valore del terreno oggetto della lite in base alle risultanze degli atti, costituite dal prezzo per cui era stato compravenduto).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)