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Sez. 1, Sentenza n. 9200 del 03/08/1992 (Rv. 478415 - 01)

Riscossione delle imposte - Riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Modalità di riscossione - Versamento diretto - Rimborsi - Termini | Indennità di buonuscita erogata dall'O.P.A.F.S. - I.R.P.E.F. - Rimborso - Istanza - Liquidazione della indennità successiva all'1 gennaio 1980 - Termine di decadenza ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1992-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478415-01

Riscossione delle imposte - Riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Modalità di riscossione - Versamento diretto - Rimborsi - Termini

Anche con riguardo all'indennità di buonuscita erogata dalla O.P.A.F.S. e circa i prelievi da questa effettuati a titolo di I.R.P.E.F., l'istanza di rimborso dell'interessato, normalmente soggetta al termine di decadenza contemplata per i versamenti diretti dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (diciotto mesi), si sottrae all'applicazione di tale norma in relazione alla nuova disciplina introdotta dalla legge 26 settembre 1985 n. 482, quando la liquidazione dell'indennità medesima non sia anteriore all'1 gennaio 1980.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 4 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)