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Sez. 1, Sentenza n. 7257 del 28/06/1995 (Rv. 493126 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Ritenute dell'O.P.A.F.S. sull'indennità di buonuscita - Rimborso - Istanza - Termine di decadenza ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità.
Stato
decisa il 1995-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493126-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI

Le ritenute operate dall'O.P.A.F.S., ente pubblico con personalità distinta da quella dello Stato, sull'indennità di buonuscita corrisposta ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato cessati dal servizio, sia prima che dopo l'entrata in vigore della legge 14 dicembre 1973 n. 829 costituiscono - al pari di quelle effettuate dall'E.N.P.A.S. agli ex dipendenti dello Stato - versamenti diretti, con la conseguenza che l'istanza di rimborso soggiace al termine di decadenza previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Legge 14/12/1973 num. 829 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)