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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 488 del 1989

Decisione
decisa il 1989-10-25, depositata il 1989-11-07
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:488
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14080

  • Previdenza e assistenza sociale
  • Pensioni di riversibilità del fondo speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni
  • Integrazione al minimo
  • Esclusione in caso di cumulo, superiore al minimo, con pensione di invalidità della gestione speciale artigiani
  • Illegittimita'costituzionale parziale.
Leggi la massima
Posto che la giurisprudenza costituzionale ha conferito generale portata al principio che consente la cumulabilità di più integrazioni al minimo dei trattamenti pensionistici, contrastano con il principio di uguaglianza quei divieti di integrazione tuttora vigenti in quanto non riconducibili ad alcuna delle già intervenute declaratorie di incostituzionalità. Pertanto, ribadendosi l'auspicio circa un sollecito adeguamento dell'INPS alle ormai consolidate affermazioni in materia, va dichiarato costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963 n. 9, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in caso di cumulo con pensione di invalidità a carico della Gestione speciale artigiani, qualora, per effetto del cumulo, il trattamento complessivo risulti superiore al minimo anzidetto. - S. nn. 373 e 355/1989; 1144 e 184/1988; 102/1982.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1989 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Giorda Domenico e l'I.N.P.S., iscritta al n. 303 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1989; Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
Nel corso di un giudizio in cui il ricorrente, titolare di pensione d'invalidità a carico della Gestione speciale artigiani, aveva richiesto l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per coltivatori diretti, mezzadri e coloni, il Pretore di Torino, con ordinanza emessa il 20 aprile 1989, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo del trattamento superstiti a carico del Fondo predetto in caso di cumulo con la pensione diretta avanti citata. Rileva il giudice a quo che la disposizione impugnata, pur essendo stata oggetto di numerose decisioni d'illegittimità costituzionale, dovrebbe ritenersi nella fattispecie tuttora in vigore.
punto 1
Il Pretore rimettente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo del trattamento superstiti a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti in caso di contitolarità di pensione erogata dalla Gestione speciale artigiana.
punto 2
La questione è fondata. Il divieto di cui alla presente questione, seppure assimilabile ad una ratio identica a quella sottesa ad analoghe preclusioni, già dichiarate illegittime (cfr. sentenze n. 373 del 1989; n. 1144 del 1988; n. 184 del 1988; n. 102 del 1982), risulta tuttora vigente e non riconducibile ad alcuna delle menzionate declaratorie. Con la propria, copiosa giurisprudenza sul punto, la Corte ha conferito generale portata al principio che consente la cumulabilità di più integrazioni, sottolineando altresì che le Gestioni speciali "afferiscono pur sempre all'ordinamento previdenziale generale" onde "la loro peculiarità risiede solo in aspetti contabili-finanziari" (cfr. sentenza n. 355 del 1989). Anche in parte qua la norma impugnata contrasta con il principio d'eguaglianza e va quindi dichiarata illegittima, ribadendosi l'auspicio, già formulato nella sentenza n. 373 del 1989, circa un sollecito adeguamento da parte dell'I.N.P.S. alle ormai consolidate affermazioni in materia.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in caso di cumulo con pensione d'invalidità a carico della Gestione speciale artigiani, qualora, per effetto del cumulo, il trattamento complessivo risulti superiore al minimo anzidetto. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1989. Il Presidente: CONSO Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 7 novembre 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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