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Sez. L, Sentenza n. 16354 del 24/07/2007 (Rv. 598563 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Ricorso per cassazione proposto a mezzo posta - Deposito avviso di ricevimento - Omissione - Mancata costituzione dell'intimato - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
Stato
decisa il 2007-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598563-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

In materia di notificazione a mezzo posta l'avviso di ricevimento, pur non essendo elemento costitutivo del procedimento di notificazione, costituisce il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna dell'atto al destinatario che la data di questa e l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita. Ne deriva che l'omessa produzione di tale avviso, non incidendo sulla validità della notifica, non ammette il meccanismo di rinnovazione di cui all'art. 291 cod. proc. civ. ma neppure impedisce che l'intimato, costituendosi, provi che la consegna è realmente avvenuta; se, invece, mancando il deposito dell'avviso (unitamente al ricorso o successivamente, in base all'art. 372 c.p.c.), l'intimato non si sia costituito, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)