Sez. 3, Sentenza n. 6220 del 23/03/2005 (Rv. 582075 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Ricorso per cassazione in causa inscindibile - Notificazione ad uno degli intimati a mezzo posta - Omessa produzione dell'avviso di ricevimento - Unitamente al ricorso o nelle forme dell'art. 372 cod. proc. civ. - Mancata resistenza dell'intimato ed assenza all'udienza per la discussione - Conseguenze - Ordine di integrazione del contraddittorio - Necessità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI
In ipotesi di inscindibilità della causa ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., qualora la S.C. rilevi che il ricorrente che ha notificato il ricorso a mezzo posta non ha depositato l'avviso di ricevimento relativo alla notificazione ad uno degli intimati né unitamente al deposito del ricorso né, successivamente, nelle forme dell'art. 372 cod. proc. civ., e che detto intimato non ha resistito al ricorso né è comparso all'udienza per discutere la causa, la sussistenza del carattere inscindibile della causa comporta la necessità dell'adozione di un ordine di integrazione del contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., in relazione all'art. 371- bis cod. proc. civ., non potendo farsi luogo alla declaratoria di inammissibilità del ricorso nei riguardi del predetto intimato, che altrimenti sarebbe imposta da detta mancata produzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 371 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)