Sez. 3, Ordinanza n. 15699 del 05/06/2024 (Rv. 671259-01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Foro del consumatore - Competenza - Natura inderogabile da parte del professionista - Applicabilità dell’art. 38, comma 2, c.p.c. - Esclusione - Conseguenze - Adesione all’eccezione - Irrilevanza - Condanna alle spese - Necessità - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
La competenza del foro del consumatore, di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), c.cons., si configura come inderogabile da parte del professionista e ciò preclude l'applicazione dell'art. 38, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che l'eventuale adesione all'eccezione della controparte è irrilevante e che l'ordinanza di accoglimento dell'eccezione dell'incompetenza deve statuire sulle spese, avendo sempre natura decisoria.
Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2 lett. U, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)