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Sez. 2 - , Ordinanza n. 20153 del 13/07/2023 (Rv. 668401 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Liquidazione onorari di avvocato - Art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 - Ordinanza dichiarativa di incompetenza in relazione al foro del consumatore - Omessa statuizione sulle spese - Ricorso straordinario per cassazione sull’omessa pronuncia sulle spese - Ammissibilità - Adesione della controparte all’eccezione di incompetenza - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2023-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668401-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Nell'ambito del procedimento avente ad oggetto le controversie in tema di liquidazione degli onorari di avvocato, disciplinato dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione contro l'ordinanza che, declinando la competenza in favore del foro del consumatore, ometta di pronunciarsi sulle spese, attesa la sua decisorietà e irrevocabilità, senza che rilevi l'adesione della controparte all'eccezione di incompetenza.

Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)