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Sez. L, Sentenza n. 18538 del 15/09/2004 (Rv. 577098 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Società cooperative - Soci lavoratori - Disciplina contributiva relativa al lavoro subordinato - Applicabilità - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577098-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

A norma dell'art. 2, comma terzo, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, le società cooperative sono tenute a versare i contributi assicurativi per l'invalidità e la vecchiaia per tutti i soci lavoratori, a prescindere dalla effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, atteso che tali società, per una generale "fictio juris", propria della materia previdenziale, ai fini contributivi sono considerate datrici di lavoro dei propri soci. Tuttavia, perché questa fictio possa operare, è necessaria l'esistenza di un rapporto di lavoro che, secondo l'apprezzamento del giudice di merito, abbia consistenza materialmente apprezzabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato, in quanto adeguatamente motivata, la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza degli obblighi contributivi, atteso che il socio aveva prestato attività lavorativa del tutto marginale e limitata quantitativamente, esplicandola prevalentemente in funzione del vincolo associativo e dei relativi oneri).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 2 com. 3, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 37, Legge 06/04/1936 num. 1155 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)