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Sez. L, Sentenza n. 16776 del 07/11/2003 (Rv. 567976 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Società cooperative - Soci lavoratori - Disciplina contributiva relativa al lavoro subordinato - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567976-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

A norma dell'art. 2, comma terzo, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422, le società cooperative sono tenute a versare i contributi assicurativi per l'invalidità e la vecchiaia per tutti i soci lavoratori, a prescindere dalla effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, atteso che tali società, per una generale "fictio juris", propria della materia previdenziale, ai fini contributivi sono considerate datrici di lavoro dei propri soci.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 2 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)