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Sez. 3, Sentenza n. 19738 del 19/09/2014 (Rv. 632703 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - ATTO NOTARILE | Requisiti - Fondamento - Mancanza del timbro di congiuntura tra le pagine o di conformità all'originale - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632703-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - ATTO NOTARILE

In tema di esecuzione forzata, l'atto notarile, che contenga l'indicazione degli elementi strutturali essenziali di una obbligazione di somma di denaro (nella specie, generata dal contratto di mutuo ivi documentato), ha valore di titolo esecutivo in quanto dotato di pubblica fede e non in dipendenza dell'efficacia probatoria dell'atto medesimo, sicché è irrilevante la mancanza del timbro di congiuntura tra le pagine dell'atto o di quello attestante la conformità del documento all'originale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2703, Cod. Proc. Civ. art. 474 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)