Sez. 3, Sentenza n. 15219 del 19/07/2005 (Rv. 583283 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - ATTO NOTARILE | Requisiti - Indicazione degli elementi essenziali dell'obbligazione - Scrittura privata autenticata - Efficacia esecutiva - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - ATTO NOTARILE
In tema di esecuzione forzata, il riconoscimento della qualità di titolo esecutivo all'atto ricevuto da notaio, relativamente all'obbligazione di somma di denaro generata dal negozio nello stesso documentato, presuppone che esso contenga l'indicazione degli elementi strutturali essenziali dell'obbligazione, indispensabili per la funzione esecutiva, e non dipende dalla particolare efficacia probatoria dell'atto, ma dalla pubblica fede che il notaio vi attribuisce, con la conseguenza che tale qualità non può essere riconosciuta alla scrittura privata autenticata, nonostante l'efficacia probatoria di cui essa è dotata, in ragione dell'autenticazione da parte del notaio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 com. 2, Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2703
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)