Sez. L, Sentenza n. 2032 del 30/01/2006 (Rv. 586711 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Ripetizione pretesa dall'ente previdenziale - Giudizio relativo all'illegittimità della ripetizione - Onere probatorio gravante sul pensionato - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
Nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito (Nella specie, la S.C. ha cassato, con rinvio, la decisione di merito che aveva ritenuto eccessivamente gravoso addossare all' "accipiens" l'onere della prova, sul presupposto che dal provvedimento dell'ente non emergessero, "prima facie", gli elementi dell'indebito).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)