Sez. L, Sentenza n. 19762 del 17/07/2008 (Rv. 604261 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Indebito - Ripetizione pretesa dall'ente previdenziale - Azione per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione - Distribuzione dell'onere probatorio - Individuazione - Fondamento - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO
Nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito avanzata dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta a detto ente fornire la prova dei fatti costitutivi che fondano la pretesa restitutoria e non già al pensionato provare il suo diritto ai pagamenti la cui debenza è stata successivamente contestata dall'ente medesimo e ciò in quanto, in riferimento ad azioni di accertamento negativo, nell'applicare le regole di distribuzione dell'onere probatorio poste dall'art. 2697 cod. civ. occorre dare rilievo non al criterio dell'iniziativa processuale, bensì al criterio di natura sostanziale relativo alla posizione delle parti riguardo ai diritti oggetto del giudizio, là dove, appunto, grava su chi invoca la ripetizione dell'indebito l'onere di dimostrare non solo l'esecuzione del pagamento, ma anche la mancanza di una causa che lo giustifichi. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha confermato l'impugnata sentenza che aveva accolto la domanda di accertamento negativo proposta da un assicurato in relazione alla pretesa dell'INPS di conseguire la restituzione di ratei pensionistici che si assumevano indebitamente corrisposti, in difetto della prova dell'asserito indebito da parte dell'ente previdenziale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)