Sez. 4 - , Sentenza n. 29179 del 23/05/2018 Cc. (dep. 25/06/2018) Rv. 273091 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE | Patteggiamento - Sospensione della patente di guida - Omissione - Ricorso del pubblico ministero ex art. 606, comma 2 cod. proc. pen. - Ammissibilità - Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE
In tema di reati commessi in violazione delle norme sulla circolazione stradale, nel caso in cui il giudice, accogliendo la domanda di patteggiamento, abbia omesso di disporre la sospensione della patente di guida prevista dall'art. 222 cod. strada, il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione secondo la disciplina generale dettata dall'art. 606, comma secondo, cod. proc. pen. e non ai sensi dell'art. 448, comma2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in considerazione del carattere autonomo della sanzione amministrativa, non riconducibile alle categorie della pena e delle misure di sicurezza indicate nella richiamata norma.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)