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Sez. 4 - , Sentenza n. 18942 del 27/03/2019 Cc. (dep. 07/05/2019) Rv. 275435 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Sentenza di patteggiamento – Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida – Durata della stessa – Ricorso per cassazione dell’imputato ex art. 606, comma 2 cod. proc. pen. - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275435-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

È ammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'imputato per vizio di motivazione della sentenza di applicazione su richiesta delle parti in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in applicazione della disciplina generale dettata dall'art. 606, comma 2, cod. proc. pen., non ostando i limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in considerazione del carattere autonomo della sanzione amministrativa, non riconducibile alle categorie della pena e delle misure di sicurezza indicate nella richiamata norma.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 2, Legge 23/06/2017 num. 103 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Strada art. 222 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)