Sez. 3, Sentenza n. 5753 del 10/03/2009 (Rv. 606864 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Dichiarazione di incompetenza - Annullamento ad opera della Corte di Cassazione - Riassunzione dinanzi al medesimo giudice - Obbligo di astensione ex art. 51, n. 4, cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento - Concetto di "conoscenza della causa" nel precedente grado di giudizio - Interpretazione.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE
L'obbligo di astensione di cui all'art. 51, comma primo, n. 4, cod. proc. civ. deve essere circoscritto alla sola ipotesi in cui il giudice abbia partecipato alla decisione del merito della controversia in un precedente grado di giudizio, e non può estendersi al caso in cui, avendo partecipato ad una decisione dichiarativa dell'incompetenza annullata dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza, egli sia nuovamente investito del giudizio in primo grado: la "ratio" di tale norma va infatti individuata unicamente nell'esigenza di evitare che il giudicante sia condizionato dalle opinioni espresse in precedenza sulla medesima causa, con il conseguente venir meno dell'imparzialità e dell'obbiettività che ne devono sorreggere la valutazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 com. 1 n. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)