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Sez. 2, Sentenza n. 25643 del 04/12/2014 (Rv. 633751 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Obbligo di astensione ex art. 51, n. 4, cod. proc. civ. - Presupposti - Adozione di provvedimento decisorio in altro grado - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2014-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633751-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE

L'obbligo di astensione del giudice, ai sensi dell'art. 51, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., é circoscritto all'ipotesi in cui egli abbia partecipato alla decisione in altro grado del giudizio. Ne consegue che il giudice d'appello non é obbligato ad astenersi per aver assunto in primo grado un provvedimento solo ordinatorio (nella specie, rigettando una richiesta di riunione tra procedimenti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 com. 1 n. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)