Sez. U, Sentenza n. 2762 del 08/03/1993 (Rv. 481311 - 01)
Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - Azione disciplinare - Prescrizione | Fatto oggetto di imputazione in sede penale - Procedimento disciplinare nei confronti dell'avvocato o procuratore - Obbligatorietà - Limiti - Sospensione fino alla definizione del procedimento penale - Conseguenze.
Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - Azione disciplinare - Prescrizione
Il procedimento disciplinare nei confronti dell'avvocato o procuratore per il fatto che ha formato oggetto d'imputazione in sede penale è ai sensi dell'art. 44, primo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, obbligatorio, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso, e resta automaticamente sospeso fino alla definizione del procedimento penale che si concluda con una formula diversa da quelle sopra indicate, con la conseguenza che, prima di tale conclusione del processo penale, l'azione disciplinare non è soggetta alla prescrizione quinquennale sancita dall'art. 51 dello stesso R.D.L..
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 44, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)