Sez. U, Sentenza n. 20843 del 05/10/2007 (Rv. 600092 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE | Fatto oggetto di imputazione in sede penale - Termine di decorrenza della prescrizione - Passaggio in giudicato della sentenza penale - Periodo decorso dalla commissione del fatto fino all'instaurazione del procedimento penale - Irrilevanza - Fattispecie.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE
Nel caso dell'azione disciplinare a carico di un avvocato, esercitata per fatti costituenti reato per i quali sia iniziata l'azione penale, la prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale, restando irrilevante, alla luce della disciplina dell'art. 44 r.d.l. 27 novembre 1933, n.1578, il periodo decorso dalla commissione del fatto fino all'instaurazione del procedimento penale, anche ove, nelle more, il Consiglio dell'Ordine, avutane notizia, abbia avviato il procedimento disciplinare, per poi sospenderlo a fronte dell'esercizio dell'azione penale.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 44, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)