Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6380 del 14/03/2018 (Rv. 648441 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO | Formulazione dell'eccezione - Contestazione di entrambi i criteri di cui all'art. 18, comma 1, c.p.c. - Necessità - Regolamento di competenza - Rilievo d'ufficio dell'incompletezza - Ammissibilità - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO
In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona fisica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza di entrambi i criteri di collegamento indicati dall'art. 18, comma 1, c.p.c. (cioè, sia della residenza, che del domicilio) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)