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Sez. 1, Sentenza n. 1077 del 19/05/1982 Cc. (dep. 05/07/1982) Rv. 154525 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - IN GENERE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - ELIMINAZIONE DELLA ORIGINARIA IMPUTAZIONE - CONDIZIONI PER LA ELIMINAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-05-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154525-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - IN GENERE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - ELIMINAZIONE DELLA ORIGINARIA IMPUTAZIONE - CONDIZIONI PER LA ELIMINAZIONE.*

Il giudice istruttore, nel decidere sulla libertà personale dello imputato, resta vincolato alla imputazione originariamente contestata. Detta imputazione può essere modificata, però in relazione alla qualificazione giuridica ed anche alla sussistenza di circostanze aggravanti (tranne, per queste ultime, il caso eccezionale di cui all'art. 277 bis cod. proc. pen.), soltanto con un provvedimento sulla imputazione a conclusione della istruttoria ma non in Sede di provvedimenti riguardanti la libertà personale, in quanto si tratta di decisioni - queste ultime - a natura incidentale ed accessoria. (V mass n 120401; (V mass n 153512; (V mass n 138469).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 277 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 296 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)