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Sez. 2, Ordinanza n. 3594 del 29/12/1971 Cc. (dep. 07/03/1972) Rv. 120401 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - IN GENERE - DECISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - RIFERIMENTO AL CAPO D'IMPUTAZIONE - MODIFICA DELL'IMPUTAZIONE AI SOLI FINI DELLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - IRRITUALITA.*
Stato
decisa il 1971-12-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/120401-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - IN GENERE - DECISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - RIFERIMENTO AL CAPO D'IMPUTAZIONE - MODIFICA DELL'IMPUTAZIONE AI SOLI FINI DELLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - IRRITUALITA.*

Il giudice istruttore, nel decidere sulla liberta personale dell'imputato, e sempre vincolato all'imputazione che Forma oggetto del procedimento principale; e se e vero che il giudice puo bene modificarla, al fine di adeguarla agli accertamenti compiuti, egli, peraltro, non puo mutarla soltanto nella delibazione sulla liberta personale, lasciandola, invece, invariata a tutti gli altri effetti in cui ha Rilevanza. (nella specie, e stato ritenuto che non era consentito al giudice istruttore di ritenere inoperante la recidiva facoltativa ex art 100 cod pen ai limitati effetti della concessione della liberta provvisoria, senza modificare nel contempo l'imputazione all'atto del rinvio a giudizio).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 296 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)