Sez. L, Sentenza n. 3128 del 21/05/1984 (Rv. 435175 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - GARANZIA DI UGUALE RETRIBUZIONE TRA I PROPRI DIPENDENTI - OBBLIGO INDEROGABILE DEL DATORE DI LAVORO - INSUSSISTENZA - COMPARAZIONE TRA LE MANSIONI SVOLTE E QUELLE ESERCITATE DA ALTRO LAVORATORE AVENTE LA CATEGORIA E LA QUALIFICA VANTATE - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - GARANZIA DI UGUALE RETRIBUZIONE TRA I PROPRI DIPENDENTI - OBBLIGO INDEROGABILE DEL DATORE DI LAVORO - INSUSSISTENZA - COMPARAZIONE TRA LE MANSIONI SVOLTE E QUELLE ESERCITATE DA ALTRO LAVORATORE AVENTE LA CATEGORIA E LA QUALIFICA VANTATE - IRRILEVANZA.*
Nel vigente ordinamento il datore di lavoro non è tenuto inderogabilmente a garantire ai propri dipendenti una uguale retribuzione e pertanto il lavoratore non può pretendere di essere retribuito per lo svolgimento di mansioni attinenti alla categoria o qualifica superiore mediante una comparazione delle mansioni da lui in concreto esercitate con quelle svolte da altro lavoratore avente la categoria e la qualifica vantate. (V 2783/79, mass n 399090; (Conf 248/80, mass n 403642).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 37, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)